Art. 9.
(Concordato con i creditori).

      1. La Commissione nazionale, anche avvalendosi di esperti e valutando sulla base dei criteri indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, propone al sovraindebitato e ai suoi creditori, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura di concordato, un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie che preveda una delle seguenti ipotesi:

          a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;

          b) riduzione dei crediti;

          c) rateizzazione dei crediti;

          d) ordine di priorità nell'adempimento delle obbligazioni;

          e) cessione del credito ad uno dei creditori partecipanti alla procedura.

      2. La Commissione nazionale stabilisce altresì il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito l'accordo che garantisca l'estinzione di alcuni rapporti obbligatori, nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla normalità nei pagamenti rateali.
      3. Il concordato deve essere approvato da tutti i creditori partecipanti alla procedura pari al 70 per cento dei creditori

 

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che rappresentino almeno i tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti.
      4. La stipulazione del concordato attraverso la procedura di cui alla presente legge consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 66, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.